Quando si è in condominio bisogna sempre adeguarsi alla maggioranza? per quanto irragionevoli e inopportune possano apparire le decisioni, neanche un giudice potrebbe entrare nel merito delle scelte dell’assemblea.
Esistono però alcuni casi in cui è la stessa legge a indicare come dissociarsi dal condominio. Sono ipotesi limite, che servono proprio come ultimo baluardo del condomino che venga “vessato” dalla maggioranza e costretto da questa a sopportare delle spese inutili.
Il primo caso in cui il condomino “dissidente” può discostarsi dalle decisioni dell’assemblea è quello in cui venga deciso di avviare una causa o di resistere a una causa già avviata. È il cosiddetto dissenso alle liti.
In particolare, facendo mettere a verbale la propria opposizione alla lite, il condomino può evitare di partecipare alle spese processuali nell’ipotesi in cui il condominio risulti sconfitto e venga così condannato, dal giudice, a rimborsare all’avversario i costi del processo.
Questo non eviterà di pagare la propria quota millesimale dovuta per il compenso all’avvocato difensore del condomino, ma quanto meno escluderà la partecipazione alle spese per il caso di soccombenza.
È possibile opporsi ai lavori condominiali quando si tratta di innovazioni gravose e voluttuarie. In questo caso, il condomino dissidente evita di partecipare alle spese, venendo escluso dall’utilizzo dell’opera che si vuole realizzare.
È anche possibile non pagare la propria quota se l’amministratore non ha istituito l’apposito fondo di accantonamento ove depositare le quote dei condomini con cui dovrà essere successivamente pagata la ditta appaltatrice.
Secondo un’interessante sentenza del tribunale di Pavia, la maggioranza in assemblea condominiale non può approfittare della posizione dominante per imporre spese insostenibili alla minoranza. In tal caso, compirebbe un abuso di diritto che renderebbe annullabile la delibera su ricorso degli interessati. In tal caso, si verificherebbe un eccesso di potere.
19/04/2021
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