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DOPO QUANTI MESI DI LAVORO HO DIRITTO ALLA DISOCCUPAZIONE?

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Chiarire questi aspetti può aiutare chi si è visto respingere la domanda oppure si è visto accreditare un importo minore o per un periodo di tempo diversi rispetto a quanto ci si aspettava. 

Per prima cosa è fondamentale definire cos’è nello specifico l’indennità di disoccupazione e quali sono le categorie che possono farne richiesta.
Indennità di disoccupazione: cos’è?
L’indennità di disoccupazione è una misura di sostegno al reddito riconosciuta a determinate categorie che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, si ritrovano in stato di disoccupazione. Essa è concepita a compensazione del mancato guadagno e viene calcolata in misura proporzionale al reddito derivante dal lavoro precedentemente svolto.

Fino al 2017, in realtà, erano previste ben 4 tipologie di indennità, ma la Legge n. 92/2012 ha fatto ordine in materia: in base a questa, infatti, a partire dal 1 gennaio 2017 per alcune categorie non sono più previste misure di sostegno al reddito come l’indennità di mobilità o l’indennità speciale di disoccupazione per il settore edile. Modifiche, invece, sono state apportate alla indennità di disoccupazione per i collaboratori. Vediamo, quindi, nel dettaglio queste due tipologie:

Disoccupazione per i Collaboratori
Naspi
Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL)
La Dis-Coll spetta a tutti coloro che svolgono attività di collaborazione, ai titolari di un contratto Co.Co.Co, anche a progetto e a dottorandi di ricerca vincitori di borsa di studio e assegnisti a seguito di perdita involontaria dell’occupazione.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 sono state apportate alcune importanti modifiche alla disciplina, la prima delle quali riguarda i tempi di corresponsione della DIS-COLL, ora versata mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione versata che, in ogni caso, non può superare i dodici mesi.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, la misura si riduce del 3% dal 1° giorno del sesto mese di fruizione.

La DIS-COLL non spetta ai titolari di partita IVA e ai titolari di pensione, nonché ad amministratori, sindaci, società ed enti senza personalità giuridica.

NASpI
Conosciuta fino al 2014 col nome di Aspi e mini-Aspi, la NASpI è la prestazione di sostegno al reddito cui hanno diritto tutti coloro che hanno involontariamente perso il lavoro. Tuttavia, non spetta a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, anche se la Legge di Bilancio 2022 ha provveduto ad apportare alcune significative modifiche che hanno comportato un ampliamento della platea degli aventi diritto.

In base a quanto previsto dalla Legge n. 22/2015, che disciplina la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, originariamente il diritto alla prestazione era riconosciuto ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i lavoratori subordinati del settore artistico, soci lavoratori delle cooperative all’interno delle quali svolgono un lavoro subordinato, oppure quei dipendenti con contratto tempo determinato nella PA.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, a partire da gennaio 2022 sono compresi anche gli operai delle coop agricole assunti a tempo indeterminato.

Di conseguenza, non possono fare richiesta di NASpI i lavoratori delle PA assunti con contratto a tempo indeterminato, gli operai a tempo determinato delle aziende agricole, i lavoratori con requisiti adatti al pensionamento o quelli titolari di assegni di invalidità(salvo rinuncia a favore dell’indennità da disoccupazione).

Come nel caso di DIS-COLL, anche la NASpI viene corrisposta mensilmente ma, a differenza dell’altra, il numero di settimane è pari alla metà di quelle contributive considerate nell’arco degli ultimi 4 anni, non tenendo conto al fine del calcolo i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a precedenti erogazioni di indennità.

Inoltre, anche in questo caso l’importo della prestazione si riduce del 3% a partire dal 1° giorno del 6° mese di erogazione, ma nel caso in cui il beneficiario al momento della presentazione della domanda abbia compiuto i 55 anni, allora la riduzione viene applicata a partire all’ottavo mese.

Requisiti richiesti per la Naspi
Non basta, ovviamente, che il lavoratore venga licenziato per dar luogo al diritto alla prestazione: sono infatti previsti alcuni requisiti necessari per presentare la domanda.

Il primo di questi riguarda il tempo di lavoro effettivo che il richiedente ha prestato.

Al tal fine è necessario che al momento di presentazione della domanda, il richiedente abbia maturato negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane lavorative (all’incirca tre mesi di lavoro), purché in questo lasso di tempo non si sia percepita un’altra indennità di disoccupazione.

Per tutti gli eventi di licenziamento avvenuti dopo il 1 gennaio 2022, invece, non trova più applicazione il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo.

Il secondo requisito, come si è già avuto modo di accennare, riguarda lo stato di disoccupazione che deve essere derivato da causa non imputabile alla volontà del lavoratore (ossia che non si sia licenziato). Esistono, però, delle eccezioni: ad esempio il lavoratore sia stato costretto a licenziarsi per giusta causa o se il licenziamento è intervenuto durante il periodo di maternità.

Calcolare l’importo della Disoccupazione
Sia per la NASpI che per la DIS-COLL per stabilire l’importo dell’indennità di disoccupazione viene effettuato un calcolo, in base al quale la retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni viene divisa per il numero di settimane effettivamente lavorate e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Se il totale risultante è inferiore o pari a 1250,87€ la misura dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media mensile, mentre se è superiore al 75% va sommato un ulteriore 25%, purché non venga superato il tetto massimo del 1360,77€ stabilito per legge.

Quando e come Presentare la Domanda
La domanda va inoltrata all’Inps su questo link: inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e può essere inoltrata rivolgendosi ad un patronato o per via telematica direttamente attraverso il portale dell’Istituto. Una terza opzione è contattare il numero verde dedicato 803164 e seguire le istruzioni del Contact Center.

L’Inps inoltre ha messo a disposizione dell’utenza una serie di servizi informatici, come l’apposita App, attraverso i quali tracciare e ricevere costanti aggiornamenti sullo stato di avanzamento della domanda.

07/12/2022

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